Dispersione delle ceneri in natura permessa o vietata? - Exequia
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Dispersione delle ceneri in natura permessa o vietata?

26/01/2022
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In Italia la dispersione delle ceneri in natura è permessa. Si tratta di una legge abbastanza recente, la legge 130 del 30/3/01, che disciplina questa materia un po’ controversa. La questione della dispersione delle ceneri in natura infatti necessitava di una legge che regolamentasse tutti gli aspetti in quanto attraverso la cremazione si potrebbe anche commettere il reato di distruzione di cadavere. Quando avviene su precisa autorizzazione, la dispersione delle ceneri di un defunto in natura, che sia in un terreno o in mare, è possibile.

Dispersione delle ceneri in natura, quando è consentita?

La dispersione delle ceneri in natura è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, solo se il defunto ha fatto testamento e ha espressamente indicato questa sua volontà. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte della persona deceduta, la dispersione delle ceneri può avvenire anche per volontà del coniuge o del parente più prossimo o dalla maggioranza assoluta di essi. Nel caso in cui la persona deceduta abbia espresso in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri ma non abbia indicato il luogo dove desidera che questo avvenga, quest’ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo tra i luoghi consentiti dalla legge. Anche le ceneri già custodite nel cimitero possono essere disperse, sempre se la persona deceduta aveva manifestato questa sua volontà. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere richiesta da un parente o tutore del defunto tramite presentazione di una domanda all’ufficio Stato Civile del Comune.

Dove può avvenire la dispersione delle ceneri in natura?

La dispersione, a norma di legge, può avvenire esclusivamente in aree appositamente destinate all’interno del cimitero, oppure in natura o in aree private. Può avvenire anche in mare, nei laghi o nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti e nel rispetto della distanza di non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. Se l’urna cineraria deve essere interrata, quest’ultima deve essere collocata a una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche del Regolamento di Polizia Mortuaria. Se si decide di disperdere le ceneri in un terreno privato, la dispersione deve avvenire all’aperto e con il consenso del proprietario e non può comunque dar luogo ad attività aventi fine di lucro.

Per questioni di sicurezza e di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano è vietato disperdere le ceneri in tutte le zone dove potrebbero inquinare le acque da destinarsi al consumo umano, come individuate dalla normativa vigente. La dispersione delle ceneri in montagna od in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di piste adibite all’esercizio degli sport invernali.

Dispersione delle ceneri in natura: dove è vietata?

La dispersione è sempre vietata nei centri abitati e anche in tutte le zone di rispetto previste a difesa dei punti di captazione o derivazione, di protezione, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

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