Quando qualcuno muore i suoi beni vanno in eredità ai suoi parenti più prossimi (generalmente coniuge e figli). Si tratta di qualcosa che tutti sappiamo, anche soltanto per sentito dire, ma che non conosciamo nei dettagli, specialmente per quello che riguarda tutti i cavilli, le procedure e la burocrazia che riguardano sia il testamento olografo che la successione in seguito al decesso.
Il testamento olografo è un articolare tipo di testamento che esprime le volontà del testatore (colui che redige il testamento) senza seguire particolari schemi o formule. Può essere scritto anche senza che sia presente un notaio o dei testimoni. Questo tipo di testamento però deve sottostare a delle regole precise a tutela del testatore anche perché entrerà in vigore soltanto alla sua morte.
Il testamento olografo deve essere scritto a mano su un foglio qualunque, deve contenere le volontà per intero e ogni pagina deve essere datata e sottoscritta dall’autore. Il testamento deve essere interamente scritto a mano, non può contenere parti scritte al computer o da altre persone perché altrimenti sarà considerato nullo. Deve essere datato riportando giorno, mese e anno della redazione. Infine, al termine delle disposizioni deve contenere la firma del testatore, con nome e cognome ma è valida anche una firma con pseudonimo o vezzeggiativo se la persona era conosciuta a tutti in quel modo. L’importante è che sia sempre possibile identificare con certezza chi è l’autore del testamento. Eventuali aggiunte in momenti successivi devono anch’esse essere scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte.
Chi redige un testamento olografo lo può conservare a casa o dove ritiene senza doverlo comunicare a nessuno. Se teme che possa andare smarrito o essere sottratto, può affidarlo a una persona di propria fiducia o meglio ancora a un notaio che lo terrà conservato fino al momento della morte del testatore.
La successione ereditaria si apre al momento della morte di una persona nel luogo del suo ultimo domicilio, e determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore. In sostanza determina il trasferimento dell’eredità. La successione può essere a titolo universale, con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius, e a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.
Il diritto prevede tre tipi di successione: testamentaria, legittima, necessaria. La successione testamentaria deriva direttamente dalle volontà espresse dal defunto nel testamento. La successione legittima è quella che si apre quando non c’è un testamento, e quindi è la legge a individuare gli eredi e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. Infine la successione necessaria è prevista quando il testatore ha disposto una distribuzione dei suoi beni ma non ha rispettato i diritti che la legge garantisce per i congiunti più stretti a cui spetta sempre di diritto una quota dell’eredità.
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