La successione ereditaria si apre al momento del decesso della persona che è titolare dei beni. Esistono due tipi di successione: a titolo universale, nella quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi del de cuius, e a titolo particolare con cui il successore subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.
La successione può essere anche testamentaria, legittima, necessaria. Nella successione testamentaria il defunto ha disposto un testamento nel quale ha assegnato il proprio patrimonio agli eredi. Nella successione legittima, in mancanza di un testamento, la legge individua gli eredi tra gli stretti congiunti del defunto e assegna loro i beni dell’asse ereditario in base a precise regole. Infine nella successione necessaria il testatore ha fatto testamento e disposto in che modo distribuire i propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
La successione ereditaria si realizza attraverso alcune fasi che spesso, da un punto di vista temporale, possono essere concomitanti. Si tratta dell’apertura della successione, della vocazione (fase nella quale in individuano coloro che dovranno succedere in base alla legge o al testamento, la fase della delazione con la quale il patrimonio del defunto è offerto ai delati, cioè ai soggetti che hanno diritto a riceverlo. Subito dopo la delazione, occorre che i soggetti delati manifestino la loro intenzione di accettare o rifiutare l’eredità.
Alla morte di una persona, per prima cosa i congiunti devono accertarsi che esista o meno un testamento, per capire se potranno subentrare al defunto seguendo le indicazioni di quest’ultimo o secondo le modalità previste dalla legge. In ogni caso, che ci sia o meno un testamento, entro un anno dalla morte del de cuius. Comunque, in presenza o meno di volontà espresse dal testatore, entro un anno dalla morte del de cuius, occorre presentare dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione di successione deve comprendere tutti i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione. L’Agenzia delle Entrate calcolerà l’ammontare delle tasse da pagare e gli eredi dovranno effettuare il pagamento. Una volta che gli eredi abbiano poi accettato l’eredità potranno ottenere la liquidazione e la ripartizione di tutti i beni del defunto. Il coniuge e i parenti in linea retta a cui è stato devoluto un attivo ereditario non superiore a € 100.000,00, senza beni immobili o diritti reali immobiliari su fabbricati o terreni, sia chi ha rinunciato all’eredità e al legato, non deve presentare la dichiarazione di successione.
L’accettazione dell’eredità può essere espressa con un atto ricevuto dal notaio, oppure può essere tacita quando, anche solo da un comportamento dell’erede, si desume la sua volontà di accettare. Che l’accettazione sia tacita o espressa, è un atto unilaterale, non può essere parziale, ossia riguardare solo alcuni beni ed escluderne altri, ed è irrevocabile e non ripetibile.
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