Donatori di organi, legislazione italiana sui trapianti - Exequia
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Donatori di organi, legislazione italiana sui trapianti

30/08/2023
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La donazione degli argomenti è argomento delicato e divisivo nel quale ognuno è chiamato a operare la sua scelta secondo coscienza. Si parla di donazione degli organi quando, in presenza di condizioni certe e irreversibili di morte cerebrale, il donante offre organi e tessuti del suo corpo che saranno poi trapiantati a persone che soffrono di gravi malattie la cui unica cura è, appunto, il trapianto d’organo. Gli aspetti peculiari del processo di donazione di organi sono tre. Il primo è la diagnosi di morte, in questo caso deve trattarsi di morte cerebrale e la persona elegibile al prelievo di organi e tessiti deve avere determinate caratteristiche. Il secondo aspetto è quello del dono: si tratta di un gesto spontaneo in cui qualcuno fa qualcosa senza pretendere alcun compenso, per spirito di generosità. Infine il terzo aspetto è quello della volontà. La donazione è sempre un gesto volontario, che può essere deciso dal donante quando è ancora in vita e in buona salute oppure, in assenza di precise volontà, la donazione può essere una scelta della famiglia operata nella consapevolezza del valore etico e civico del trapianto.

Chi può donare gli organi

Il donatore di organi è una persona che ha subito una lesione cerebrale irreversibile, le sue cellule celebrali si sono completamente distrutte. La morte per lesione cerebrale è caratterizzata da una irreversibile perdita delle funzioni dell’encefalo e deve essere documentata senza dubbio alcuno con esami clinici e strumentali. Secondo la legge n° 578 del 1993 e il decreto 582 del 1994 i criteri clinici e strumentali per accertare la morte celebrale devono indicare che: la causa del danno cerebrale deve essere dovuta ad una malattia organica nota ed irreversibile; deve esserci assenza di qualsiasi attività elettroencefalografica (EEG piatto); deve esserci assenza di tutti i riflessi che partono dal cervello, di respiro spontaneo e di reazione agli stimoli dolorosi; deve esserci assenza del flusso cerebrale ematico in tutti i casi previsti per legge. Lo stato di morte per lesione cerebrale viene accertato da una equipe di medici non coinvolta nell’attività trapiantologica: un medico anestesista-rianimatore, un medico legale e un neurologo. Il collegio medico verifica il perdurare della condizione per un periodo di 6 ore mentre di 12 ore nel caso dei bambini.

Come si assegnano gli organi

In ogni centro regionale di riferimento per i trapianti è seguito un programma che stila delle liste di attesa di soggetti che risultano compatibili in base alle caratteristiche cliniche ed immunologiche del donatore. La donazione degli organi è sempre gratuita e anonima. Secondo la legge, a ogni cittadino deve essere notificata la richiesta di esprimere la propria volontà rispetto alla donazione degli organi. Chi esprime volontà positiva è considerato donatore, mentre chi esprime parere negativo è considerato non donatore. Nei casi in cui il donatore non abbia espresso alcun parere spetta alla famiglia la possibilità di donare, o di opporsi al trapianto degli organi.

Come dare il consenso esplicito

Chi desidera dare il consenso esplicito alla donazione, e quindi diventare a tutti gli effetti un donatore di organi, può farlo presso il distretto ASL di Appartenenza dove oltre al consenso esplicito è possibile formalizzare anche il dissenso esplicito, oppure iscrivendosi all’associazione italiana donatori organi (AIDO). In questo modo ogni cittadino può essere certo che la sua volontà non possa essere violata dalle decisioni della famiglia. La decisione presa rispetto alla donazione si può cambiare in qualsiasi momento e sarà ritenuta valida l’ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste.

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