Può accadere che tra gli oggetti in possesso del defunto ci siano delle armi. Nel caso in cui gli eredi rinvengano armi tra i beni del defunto, non possono automaticamente entrarne in possesso ma devono rispettare le regole stabilite dalla Legge per regolarizzarne la detenzione.
In generale, la legge obbliga gli eredi a denunciare la detenzione di armi, chi non lo fa rischia gravi conseguenze penali in quanto la detenzione abusiva di armi è un reato che prevede pene severe come l’arresto. Denunciare il ritrovamento di armi, che siano state detenute legalmente o illegalmente dal defunto, è fondamentale per assicurare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la possibilità di controllare tutte le armi detenute sul territorio italiano in base all’identificazione del loro possessore.
Chi eredita armi, munizioni o materie esplodenti, oppure le ritrova presso l’abitazione del defunto, è tenuto a darne comunicazione all’autorità di sicurezza. L’erede quindi deve rivolgersi al comando dei Carabinieri, fare denuncia di detenzione delle armi e una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del defunto. La legge chiarisce che non è importante il modo o le circostanze nelle quali si viene in possesso di un’arma in quanto in ogni caso è obbligatorio effettuare denuncia all’autorità competente. Possedere un’arma (anche se ricevuta in eredità) infatti non implica la sua titolarità formale.
Se l’erede non vuole tenere le armi avute in lascito, può venderle o cederle a terzi o rottamarle. Per la vendita, l’erede dovrà assicurarsi che l’acquirente sia in possesso di un valido porto d’armi. Per evitare problemi, è opportuno che l’erede o l’acquirente contattino preventivamente l’ufficio preposto a ricevere la denuncia di detenzione, o l’ufficio armi della questura, avvisandoli dell’intenzione di effettuare la compravendita. Se invece l’erede intende rottamare l’arma, può consegnarla all’ufficio armi della questura, insieme alla dichiarazione di rinuncia all’eredità e all’originale della denuncia di detenzione armi del defunto (se è stata rinvenuta).
L’erede che non ha il porto d’armi può tenere l’arma presso la propria abitazione nel caso in cui ritenga che quegli oggetti, in quanto appartenuti al defunto, abbiano un valore affettivo. In questo caso, dopo aver fatto denuncia, l’erede deve presentare richiesta al questore che rilascerà uno specifico nulla osta che gli consentirà di trasportare le armi fino alla propria abitazione. Se invece l’erede è titolare di un porto d’armi non avrà bisogno del nulla osta ma avrà sempre e comunque l’obbligo di denuncia dell’arma alle autorità.
Chi omette di denunciare la detenzione di armi commette un reato che la legge definisce come reato di detenzione abusiva di armi. Tale reato è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro, per chi detiene armi o caricatori soggetti a denuncia o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità. Commette reato di detenzione abusiva di armi anche chi, dopo aver saputo che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità. In tale caso il reato è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 258 euro.
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